PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  quarto
 comma, della legge provinciale di Bolzano  7  dicembre  1983,  n.  49
 (Disciplina  del  controllo  sul  collocamento),  nella  parte in cui
 prevede la sanzione  amministrativa  anche  nei  casi  di  assunzione
 diretta dei lavoratori di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1949,
 n. 264, in violazione del diritto di  precedenza  previsto  dall'art.
 10,  terzo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
 testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   Statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0145