PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12
 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22
 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle  norme  per  l'adeguamento
 dell'ordinamento  giudiziario  al nuovo processo penale ed a quello a
 carico degli imputati minorenni), modificato dall'art. 1 del  decreto
 legislativo  2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72
 del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,   come   sostituiti,
 rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.
 449, sulla delega delle  funzioni  di  pubblico  ministero),  nonche'
 dell'art.  162  del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
 di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
 penale),  in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 104, 105, 106, 107,
 109, 111 e 112 della Costituzione, sollevata dal Pretore di  Bergamo,
 Sezione distaccata di Clusone, con la ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0156