PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma,
 punto 2, della legge della Regione Veneto del 27 giugno 1985,  n.  61
 (Norme  per  l'assetto  e  l'uso  del  territorio),  come  modificato
 dall'art. 15 della legge della Regione Veneto 11  marzo  1986,  n.  9
 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61,
 recante " Norme per l'assetto e l'uso del territorio"), sollevata, in
 riferimento  agli  artt.  5  e  117 della Costituzione, dal Tribunale
 amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0175