PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), convertito nella legge 21 marzo 1988, n. 93, sollevata dal Pretore di Genova e dal Pretore di Prato, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, primo comma e 113 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto- legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevata con la predetta ordinanza dal Pretore di Genova in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38, ultimo comma, della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0177