PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   1) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio  1988,  n.  25
 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi
 civili ultrasessantacinquenni), convertito nella legge 21 marzo 1988,
 n.  93,  sollevata  dal  Pretore di Genova e dal Pretore di Prato, in
 riferimento  agli  artt.  3,  24,  38,  primo  comma  e   113   della
 Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe;
    2)   dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 26  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153
 (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme in materia di
 sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto- legge  2
 marzo  1974,  n.  30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e
 dall'art. 3 della legge 3 giugno  1975,  n.  160,  sollevata  con  la
 predetta ordinanza dal Pretore di Genova in riferimento agli artt. 3,
 29, 31 e 38, ultimo comma, della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0177