PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 134, terzo comma, e 140, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Nardo' con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 567, terzo comma, in relazione agli artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 101 e seguenti della Costituzione, dal Pretore di Nardo' con la stessa ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0179