PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 134, terzo comma, e 140, primo  e  secondo
 comma,  del  codice  di  procedura  penale, sollevata, in riferimento
 all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Nardo' con l'ordinanza
 indicata in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 567, terzo comma, in  relazione
 agli  artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma,
 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli  artt.
 3,  24,  76, 101 e seguenti della Costituzione, dal Pretore di Nardo'
 con la stessa ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0179