PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt- 438 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991. Il Presidente e redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 11 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0181