PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt- 438 e seguenti del codice  di
 procedura  penale,  sollevata,  in  riferimento agli artt. 3, 24 e 27
 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in  epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 11 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0181