PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 440, terzo comma, del codice di
 procedura   penale,   sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, dal Tribunale di Agrigento con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0182