P. Q. M. Dichiara la non manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalita' e la sua rilevanza decisoria; Dichiara sospeso il giudizio relativo al ricorso in epigrafe; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' che la stessa sia comunicata ai Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Pescara nella camera di consiglio dell'8 novembre 1990. Il presidente: PARDI Il consigliere: ELIANTONIO Il consigliere, relat. est: NAZZARO 91C0183