P. Q. M.
    Dichiara  la non manifesta infondatezza della dedotta questione di
 costituzionalita' e la sua rilevanza decisoria;
    Dichiara sospeso il giudizio relativo al ricorso in epigrafe;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria del tribunale, la presente
 ordinanza venga notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  che  la  stessa sia comunicata ai
 Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso in Pescara nella camera di consiglio dell'8 novembre
 1990.
                          Il presidente: PARDI
   Il consigliere: ELIANTONIO
                                   Il consigliere, relat. est: NAZZARO
 91C0183