P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 cpv., secondo inciso, del codice di procedura penale 1988, in relazione all'art. 101 cpv, della Costituzione, nella parte in cui tale norma esclude il ricorso al procedimento del conflitto di competenza ove il contrasto sia "tra il giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento"; Sospende il processo in corso; Dispone che gli atti siano trasmessi immediatamente alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero in sede, all'imputato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 5 dicembre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: D'APRILE 91C0186