P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 28  cpv.,  secondo  inciso,  del  codice  di
 procedura   penale   1988,  in  relazione  all'art.  101  cpv,  della
 Costituzione, nella parte in cui tale norma  esclude  il  ricorso  al
 procedimento del conflitto di competenza ove il contrasto sia "tra il
 giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento";
    Sospende il processo in corso;
    Dispone  che  gli  atti  siano trasmessi immediatamente alla Corte
 costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al pubblico
 ministero  in  sede,  all'imputato,  al  Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del  Parlamento.
      Ancona, addi' 5 dicembre 1990
            Il giudice per le indagini preliminari: D'APRILE

 91C0186