Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  452,  secondo  comma,   del   c.p.p.   con
 riferimento  agli artt. 3 e 102 della Costituzione nella parte in cui
 non prevede per il giudice la possibilita' di  sindacare  il  mancato
 consenso  del  p.m.  alla richiesta di giudizio abbreviato, formulato
 dall'imputato al fine di applicare la riduzione della  pena  prevista
 dall'art. 442 del c.p.p.;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso a carico di Lauricella Giovanni;
   Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza venga
 notificata al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  nonche'  al
 Presidente  del  Senato della Repubblica e al Presidente della Camera
 dei deputati.
      Asti, addi' 3 dicembre 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0187