Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione nella parte in cui non prevede per il giudice la possibilita' di sindacare il mancato consenso del p.m. alla richiesta di giudizio abbreviato, formulato dall'imputato al fine di applicare la riduzione della pena prevista dall'art. 442 del c.p.p.; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso a carico di Lauricella Giovanni; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Asti, addi' 3 dicembre 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 91C0187