LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal p.m. presso la pretura circondariale di Roma avverso l'ordinanza emessa il 28 aprile 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Roma nel procedimento n. 32101/1990 nei confronti di Conti Orientalina di rigetto della istanza di sequestro preventivo proposta dal p.m.; Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Greco; Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del p.m.; O S S E R V A In data 21 febbraio 1990 militari della Guardia di Finanza sottoponevano a sequestro lt. 3.260 di benzina super e 508 di benzina senza piombo risultati in eccedenza dall'esame effettuato sulle giacenze contabili ed effettive presso un distributore di carburante gestito in Vicovaro da Conti Orientalina. Con istanza del 10 aprile 1990 la Conti chiedeva al p.m. presso la pretura di Roma la restituzione del carburante sequestrato. Il p.m. non accoglieva l'istanza, ma a sua volta chiedeva al g.i.p. presso la pretura di Roma che il sequestro venisse mantenuto ai fini preventivi. Con ordinanza del 28 aprile 1990 il g.i.p., ritenuto che la libera disponibilita' del bene era impedita dal sequestro penale, e che, con riferimento all'art. 321 del c.p.p., non riteneva di disporre il sequestro, rimesso alla discrezionalita' del giudice, rigettava l'istanza di sequestro preventivo. L'ordinanza veniva impugnata dal p.m. con ricorso dinanzi a questa Corte: rilevava il ricorrente che il g.i.p. non aveva osservato la procedura ex art. 127 del c.p.p. e aveva omesso poi qualsiasi motivazione idonea a giustificare il rigetto della richiesta di sequestro preventivo. Nella sua requisitoria orale all'odierna udienza di camera di consiglio, il procuratore generale ha concluso per la inammissibilita' del ricorso del p.m. La conclusione cui e' giunto il procuratore generale e' senz'altro fondata: infatti nei confronti del decreto di sequestro, ai sensi dell'art. 322 del c.p.p., e' stata data facolta' all'imputato, al suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, di proporre richiesta di riesame anche nel merito, a norma dell'art. 324. Contro le ordinanze emesse a norma di detto articolo, dispone il successivo art. 325 che il p.m. e gli altri soggetti di cui all'art. 322 possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge. E' quindi di tutta evidenza che il p.m. non puo' chiedere il riesame del provvedimento del g.i.p. di rigetto della sua istanza di sequestro conservativo, la richiesta di riesame essendo consentita solo all'imputato, o alle altre persone, in caso di accoglimento dell'istanza del p.m. da parte del g.i.p.; con la conseguenza che il p.m., al quale il codice consente di impugnare con ricorso in Cassazione solo le ordinanze emesse in sede di riesame, non puo' ricorrere contro il provvedimento che invece non ha concesso il sequestro richiesto. E cio' a fortiori si evince dal secondo comma dell'art. 325, nel quale il ricorso per Cassazione puo' essere proposto direttamente contro il "provvedimento di sequestro" e non quindi contro il provvedimento che il sequestro ha rigettato. Se dunque l'imputato o gli altri soggetti di cui all'art. 322 possono impugnare il decreto di sequestro vuoi con richiesta di riesame, vuoi con ricorso per Cassazione direttamente, il p.m. non puo' impugnare ne' con richiesta di riesame ne' con ricorso diretto in Cassazione il decreto di rigetto della sua istanza di sequestro conservativo: a lui compete soltanto la facolta' di ricorrere direttamente in Cassazione per violazione di legge, nel solo caso di provvedimento emesso in sede di riesame. Orbene, sembra evidente alla Corte una disparita' di posizione fra l'imputato ed il p.m.; il primo e' ampiamente tutelato ove venga colpito nei suoi interessi privati dalla concessione di un sequestro richiesto dal p.m., mentre questi non ha alcuna tutela dinanzi ad un rigetto della domanda di sequestro ispirato ad un interesse pubblico. Tale disparita' di trattamento, attuata dal legislatore con le norme innanzi esaminate, sembra ostare alla norma dell'art. 2 della delega legislativa al Governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale, (legge 16 febbraio 1987, n. 81), che esplicitamente impone la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parita' in ogni stato e grado del procedimento. Non sfugge alla Corte che il legislatore delegato ha diversamente disposto in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva: infatti il p.m., ai sensi dell'art. 310, puo' proporre appello contro l'ordinanza in materia di misure cautelari, ed ai sensi dell'art. 311 puo' proporre ricorso in Cassazione contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310, quindi, stante la ampia dizione delle norme richiamate, il p.m. puo' impugnare le ordinanze del g.i.p. o del tribunale del riesame che abbiano disatteso o non completamente accolto le sue istanze in tema di misure cautelari personali. La differente disciplina normativa fra i casi di provvedimento che dispongono una misura coercitiva e quelli di provvedimenti in tema di misure cautelari reali puo' certamente essere ispirata ad una scelta del legislatore che ha inteso di tutelare piu' o meno ampiamente l'intervento del p.m. in materie diverse: tuttavia la Corte non puo' non rilevare comunque la diversa posizione, per la stessa materia, dell'imputato e del p.m., e la disparita' fra dette parti del processo che contrasta con il richiamato art. 2 della legge di delega: sembra pertanto opportuno rimettere alla Corte costituzionale la questione, sollevata di ufficio, della legittimita' costituzionale degli artt. 322 e 325 del c.p.p. nella parte in cui non consentono al p.m. di impugnare con richiesta di riesame, o direttamente con ricorso per Cassazione, il provvedimento del g.i.p. che abbia respinto la sua richiesta di sequestro conservativo, perche' in contrasto con l'artt. 2 e 3 della legge di delega al Governo 16 febbraio 1987, n. 81, e quindi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.