P. Q. M. Solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale sopra enunciata; ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia comunicata alle parti ed al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Cosi' deciso in Roma, il 7 novembre 1990. Il presidente estensore: BATTIMELLI 91C0188