P. Q. M.
    Solleva  di  ufficio  la  questione di legittimita' costituzionale
 sopra enunciata; ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza
 sia  comunicata  alle  parti  ed  al  pubblico  ministero, nonche' al
 Presidente del Consiglio dei Ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale e sospende il giudizio.
    Cosi' deciso in Roma, il 7 novembre 1990.
                  Il presidente estensore: BATTIMELLI

 91C0188