P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, e 23, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita', per violazione dell'art. 3 della Costituzione, determinata dal conflitto tra la legge n. 319/1976 e la legge della regione Lombardia 27 maggio 1935, n. 62, cosi' come specificata nella deliberazione 24 giugno 1986, n. 4/10562 per quanto attiene alla classificazione dei laboratori fotografici; Sospende il procedimento e dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza all'imputato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Roma, addi' 27 giugno 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 91C0189