P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1,
 e 23, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita', per violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,
 determinata  dal  conflitto tra la legge n. 319/1976 e la legge della
 regione Lombardia 27 maggio 1935, n. 62, cosi' come specificata nella
 deliberazione  24  giugno  1986,  n.  4/10562 per quanto attiene alla
 classificazione dei laboratori fotografici;
    Sospende  il  procedimento e dispone l'invio degli atti alla Corte
 costituzionale.
    Manda   alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza all'imputato e al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Roma, addi' 27 giugno 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0189