P. Q. M.
    Letti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale n. 1/1948, 23 e segg. della  legge  costituzionale  n.
 87/1953;
    Ritenuta  la  rilevanza  e non manifesta infondatezza nei sensi di
 cui in motivazione della  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli artt. 73, 75 e 78 della legge n. 685/1975 come modificati dalla
 legge n. 162/1990, nella parte in cui sottopongono a sanzione  penale
 la  detenzione  a  fine  di uso personale non terapeutico di sostanze
 stupefacenti  e  psicotrope  in  misura  superiore  alla  dose  media
 giornaliera  determinata dalle tabelle allegate alla legge citata, in
 riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt.  3,
 27 e 32 della Costituzione come sopra argomentato;
    Dispone   la   trasmissione   immediata   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda  la  cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  per  la  comunicazione  ai
 Presidenti  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 dando atto che alle parti ne viene data integrale lettura.
      Grumello del Monte, addi' 8 gennaio 1991
                          Il pretore: PERTILE

 91C0190