P. Q. M. Letti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1/1948, 23 e segg. della legge costituzionale n. 87/1953; Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 73, 75 e 78 della legge n. 685/1975 come modificati dalla legge n. 162/1990, nella parte in cui sottopongono a sanzione penale la detenzione a fine di uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope in misura superiore alla dose media giornaliera determinata dalle tabelle allegate alla legge citata, in riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione come sopra argomentato; Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; dando atto che alle parti ne viene data integrale lettura. Grumello del Monte, addi' 8 gennaio 1991 Il pretore: PERTILE 91C0190