P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  e  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  563,
 quarto  comma, del c.p.p., e in ipotesi, del combinato disposto degli
 artt. 446, primo comma, 549, 563, primo comma, del c.p.p. nella parte
 in  cui  consente  all'imputato, anche nel procedimento pretorile, di
 presentare la richiesta prevista  dall'art.  444,  primo  comma,  del
 c.p.p.  dopo  la  scadenza  del  termine  di  quindici  giorni di cui
 all'art. 555, primo  comma,  lett.  e)  ,  del  c.p.p.  e  fino  alla
 dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento  di  primo  grado, per
 contrasto con gli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente ordinanza sia notificata alle parti e al
 Presidente del consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidente  dei
 due rami del Parlamento.
      Perugia, addi' 5 dicembre 1990.
                          Il pretore: DUCHINI

 91C0191