PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  6,  28,  48  e  93  del  d.P.R.  29  marzo 1973, n. 156
 (Approvazione del testo unico delle disposizioni in  materia  postale
 di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferimento agli
 artt.  3  e  113  della  Costituzione,  dal  Pretore  di  Firenze con
 l'ordinanza indicata in epigrafe;
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dei  medesimi  articoli  del  testo  unico  citato,   sollevata,   in
 riferimento   all'art.  28  della  Costituzione,  dal  Pretore  sopra
 nominato con la stessa ordinanza.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 91C0191