PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dei medesimi articoli del testo unico citato, sollevata, in riferimento all'art. 28 della Costituzione, dal Pretore sopra nominato con la stessa ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA 91C0191