PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riunisce  i  giudizi  e  dichiara  non fondata, nei sensi di cui in
 motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli  artt.
 13  della  legge  4  maggio  1990 n. 107 (Disciplina per le attivita'
 trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
 produzione di plasmaderivati) e 2 della legge 13 luglio 1967  n.  584
 (Riconoscimento  del  diritto  a una giornata di riposo dal lavoro al
 donatore  di  sangue  dopo  il  salasso  per   trasfusione   e   alla
 corresponsione  della  retribuzione), in riferimento agli artt. 2 e 3
 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con le ordinanze
 in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 91C0193