PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i giudizi e dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 (Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati) e 2 della legge 13 luglio 1967 n. 584 (Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA 91C0193