P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del c.p.p., e in ipotesi, del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549, 563, primo comma, del c.p.p. nella parte in cui consente all'imputato, anche nel procedimento pretorile, di presentare la richiesta prevista dall'art. 444, primo comma, del c.p.p. dopo la scadenza del termine di quindici giorni di cui all'art. 555, primo comma, lett. e) , del c.p.p. e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, per contrasto con gli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidente dei due rami del Parlamento. Perugia, addi' 5 dicembre 1990. Il pretore: DUCHINI 91C0194