PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riunisce  i  giudizi e dichiara la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  terzo  comma,
 del  codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,
 101  e  104  della  Costituzione,  sollevata  dal  G.I.P.  presso  il
 Tribunale di Catania con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 91C0194