PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 104 della Costituzione, sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA 91C0194