P. Q. M. Visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 27 del c.p.p. (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione nella parte in cui non prevede che, anche in caso di trasmissione degli atti ex art. 54 del c.p.p., la misura cautelare cessi di avere efficacia se, entro venti giorni dalla trasmissione degli atti, il giudice presso cui si trova l'ufficio del p.m. che ha ricevuto gli atti non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321 del c.p.p.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata a Donatella Doria e al suo difensore avv. Luigi Turchio, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 1 della deliberazione della Corte costituzionale 16 marzo 1956; Dispone che la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sopra ordinate. Milano, addi' 7 gennaio 1991 Il presidente: DE BURGIS Il giudice: CAPPELERI Il giudice estensore: MANNOCCI 91C0195