P. Q. M.
    Visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art.  27  del  c.p.p.  (d.P.R.  22
 settembre  1988,  n. 447) per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della
 Costituzione nella parte in cui non prevede che,  anche  in  caso  di
 trasmissione  degli  atti  ex art. 54 del c.p.p., la misura cautelare
 cessi di avere efficacia se, entro venti  giorni  dalla  trasmissione
 degli  atti, il giudice presso cui si trova l'ufficio del p.m. che ha
 ricevuto gli atti non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321 del
 c.p.p.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata a Donatella Doria e al suo difensore avv.  Luigi  Turchio,
 nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Visto  l'art.  1 della deliberazione della Corte costituzionale 16
 marzo 1956;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  trasmessa  alla  Corte
 costituzionale  insieme  con  gli  atti  e   con   la   prova   delle
 notificazioni  e  delle  comunicazioni  prescritte dall'art. 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87, come sopra ordinate.
     Milano, addi' 7 gennaio 1991
                        Il presidente: DE BURGIS
   Il giudice: CAPPELERI
                                        Il giudice estensore: MANNOCCI
 91C0195