P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, ai sensi di cui in motivazione, dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per violazione degli artt. 3, 38 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Modena, addi' 21 novembre 1990 Il presidente: (firma illeggibile) Il cancelliere: (firma illeggibile) 91C0199