P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale,  ai  sensi  di  cui   in   motivazione,
 dell'art.  83,  sesto  e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
 1124, per violazione degli artt. 3, 38 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  questa  ordinanza  sia
 notificata alle parti, al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Modena, addi' 21 novembre 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                                   Il cancelliere: (firma illeggibile)
 91C0199