PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 557 e 558 del codice di procedura penale, 141 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Taranto, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA 91C0199