PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale degli artt. 557 e 558 del codice di procedura  penale,
 141   del  testo  delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie del codice di procedura penale (testo  approvato  con  il
 decreto   legislativo   28   luglio  1989,  n.  271),  sollevate,  in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal  Pretore  di  Taranto,
 con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
                       Il Presidente: BORZELLINO
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 91C0199