Visto  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio,  la  questione di legittimita' costituzionale,
 per contrasto con gli  artt.  2,  3  e  38  della  Costituzione,  del
 combinato  disposto degli artt. 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118,
 terzo comma, e 1 della legge 11 febbraio 1980,  n.  18,  laddove  non
 consente,  per  il periodo anteriore al 1› gennaio 1989, di percepire
 l'indennita'  di  accompagnamento  agli  invalidi  civili   minorenni
 affetti  da  cecita'  assoluta e bisognosi di accompagnamento, e cio'
 escludendo  sia  l'erogazione  aggiuntiva  rispetto  al   trattamento
 previdenziale  pensionistico, sia persino la sostituzione di esso con
 il piu' vantaggioso trattamento  rappresentato  dalla  indennita'  di
 accompagnamento;
    Dispone  la  sospensione del processo e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone  che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente
 del Consiglio dei Ministri, e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
      Fermo, addi' 19 novembre 1990
                         Il pretore: JACOVACCI

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