Visto gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118, terzo comma, e 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, laddove non consente, per il periodo anteriore al 1 gennaio 1989, di percepire l'indennita' di accompagnamento agli invalidi civili minorenni affetti da cecita' assoluta e bisognosi di accompagnamento, e cio' escludendo sia l'erogazione aggiuntiva rispetto al trattamento previdenziale pensionistico, sia persino la sostituzione di esso con il piu' vantaggioso trattamento rappresentato dalla indennita' di accompagnamento; Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Fermo, addi' 19 novembre 1990 Il pretore: JACOVACCI 91C0200