PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
     A)   dichiara   l'illegittimita'   costituzionale  del  combinato
 disposto degli artt. 438, 439, 440 e  442  del  codice  di  procedura
 penale,  nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in
 caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e  nella  parte
 in  cui  non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso,
 ritiene ingiustificato il  dissenso  del  pubblico  ministero,  possa
 applicare  all'imputato  la  riduzione  di pena contemplata dall'art.
 442, secondo comma, dello stesso codice;
     B) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
      a) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo
 e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte  in  cui
 non  prevede  che  il  pubblico  ministero,  in caso di dissenso, sia
 tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede  che
 il  giudice,  quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato
 il dissenso del pubblico ministero, possa applicare  all'imputato  la
 riduzione  di  pena  contemplata  dall'art. 442, secondo comma, dello
 stesso codice;
      b) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 464, primo
 comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
 che  il  pubblico  ministero,  in  caso  di  dissenso,  sia tenuto ad
 enunciarne le ragioni e  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il
 giudice,  quando,  a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il
 dissenso del pubblico  ministero,  possa  applicare  all'imputato  la
 riduzione  di  pena  contemplata  dall'art. 442, secondo comma, dello
 stesso codice.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0201