PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA 91C0202