ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1990 dal T.A.R. per il Lazio - Sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da Pignatti Carla ed altri contro il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione di Pignatti Carla ed altri nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Udito l'avvocato Giuseppe De Vergottini e l'Avvocato dello Stato Carlo Tonello per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 1 giugno 1990 (R.O. n. 668) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da Carla Pignatti ed altri contro il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) "nella parte in cui non contemplano i tecnici laureati fra i soggetti da ammettersi alla terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, in tal modo introducendo una irrazionale disparita' di trattamento con gli assistenti del ruolo ad esaurimento in possesso di requisiti didattici e scientifici da ritenere identici". I ricorrenti avevano impugnato il decreto ministeriale 4 luglio 1989, recante l'indizione della terza tornata di giudizi idoneativi, nella parte in cui non include, appunto, i tecnici laureati tra i soggetti che possono partecipare alle predette prove. Il Giudice remittente, considerato che restano esclusi dalla tornata i "tecnici laureati" ai quali l'art. 50 d.P.R. n. 382 del 1980 consente la partecipazione soltanto alle prime due, rileva che, come gia' evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 89 del 1986, nelle "fasi anteriori e di avvio della riforma universitaria" si e' verificata una situazione di sostanziale identita' fra le figure dei "tecnici laureati" e degli "assistenti" e osserva che la descritta parita' di trattamento e' stata disattesa dal legislatore in relazione alla terza tornata, per la quale e' prevista la partecipazione dei soli assistenti che abbiano maturato i requisiti dopo l'indizione della prima tornata, non anche dei tecnici laureati in pari situazione, risultati vincitori di concorsi espletati dopo tale data. Ad avviso del Collegio, la descritta diversita' di trattamento limitata alla sola terza tornata non troverebbe logica giustificazione e sicuramente vanifica la conclamata identita' sostanziale fra le due categorie prese in considerazione. Peraltro la ricordata sentenza (n. 89 del 1986) della Corte costituzionale ha avuto modo di porre in evidenza come "il precetto che consenti' l'ammissione dei tecnici laureati non puo' cessare di esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua energia operatrice"; all'incontro, secondo il Giudice a quo tale effetto non si e' effettivamente verificato perche' i tecnici laureati continuano a rimanere esclusi dalla terza tornata idoneativa: sicche' gli articoli 5 della legge di delega 21 febbraio 1980 n. 28 e 50 del decreto delegato 11 luglio 1980 n. 382 appaiono, in tali limiti, elusivi dei precetti contenuti negli artt. 3 e 97 Cost. Con atto depositato il 14 novembre 1990 e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che trattasi di una categoria che non puo' vantare posizioni di comparabilita' rispetto alle altre previste dal bando di indizione della terza tornata, in quanto non chiamata a svolgere istituzionalmente attivita' didattico-scientifica. Pertanto l'ammissione ai precedenti giudizi idoneativi in prima e in seconda tornata e' avvenuta solo in via transitoria, in base a una mera identita' di fatto. In conseguenza, la questione non appare fondata. Le parti private hanno insistito per l'accoglimento, in adesione ai contenuti dell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto 1.1 - Con la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) art. 5 ed il conseguente d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) art. 50 furono dettate norme per l'inquadramento, in prima applicazione e a domanda, nella fascia dei professori associati di specifiche categorie di soggetti esplicanti determinate attivita' universitarie. Tra i beneficiari, per quel che qui interessa, furono inseriti i tecnici laureati a condizione che - entro l'anno accademico 1979/80 - avessero svolto, debitamente documentato, un triennio di attivita' didattica e scientifica. Furono cosi' previste per le categorie ammesse - e anche per i tecnici laureati percio' - due tornate di giudizi idoneativi, da indirsi la prima entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma delegata (cioe', in astratto, entro il 30 ottobre 1980), entro il 31 dicembre 1982 la seconda: art. 52, terzo e quarto comma d.P.R. n. 382 del 1980. Per coloro il cui diritto a partecipare al giudizio maturava successivamente alla prima tornata venne disposto, peraltro, lo svolgimento di una terza, "ad essi riservata" ai sensi dell'art. 52, quinto comma d.P.R. citato. 1.2 - Sul piano operativo, la categoria dei tecnici venne ammessa, pertanto, alla prima e alla seconda tornata di giudizi (rispettivamente indette con bandi pubblicati il 12 gennaio 1981 e il 10 agosto 1983) non pero' alla terza di cui al provvedimento pubblicato il 1 agosto 1989: si ritenne, infatti, dall'Amministrazione interessata che avendo ad essa titolo per il complesso delle disposizioni qui descritte (supra 1.1) solo coloro che maturavano il diritto successivamente alla prima tornata, la categoria dei tecnici ne restasse normativamente esclusa. In altre parole, l'esercizio del diritto - nonostante il titolo per la partecipazione fosse stato riconosciuto - sarebbe rimasto peraltro consunto in precedenza, per lo sbarramento alle valutazioni disposto col termine dell'anno 1979/80: coloro che fossero stati in possesso del detto requisito temporale avrebbero potuto gia' in partenza partecipare alla prima tornata, cosi' precludendosi la terza. 1.3 - Il remittente dubita della esclusione sul piano della legittimita' delle norme (art. 5 legge n. 28 e art. 50 d.P.R. n. 382) assumendo una irrazionale disparita' di trattamento ex art. 3 della Costituzione con la conseguente violazione, nella distorta sequenza attuativa, anche dei principi del buon andamento organizzativo tutelato dal successivo art. 97. 2.1 - La questione non e' fondata secondo quanto in appresso. Va precisato, intanto, che il tertium comparationis nell'avanzata ipotesi di disparita' non e' tanto da ricercarsi nella comparazione con la categoria degli assistenti, l'equiparazione essendo gia' occorsa a monte, attraverso quelle ricordate previsioni normative che ebbero a consentire l'ammissione dei tecnici ai giudizi di prima e di seconda tornata. L'indagine va meglio rivolta, cosi' come la difesa delle parti private ha accennato oralmente, all'ambito interno della categoria, tra gli stessi tecnici ammessi cioe' alle prime due tornate idoneative ma non alla terza: cio' per le preclusioni ostative sul piano temporale di cui si e' discusso e le conseguenze relative (supra 1.2). 2.2 - Cosi' circoscritta la vicenda per i fini di causa, rileva la Corte che l'anzidetto diritto all'usufruibilita' del triennio (1979/80) riveste e poteva rivestire concreto significato sol quando riferibile alla prima tornata: tenuto conto della indizione di questa, secondo legge, per il finire del 1980, il triennio utile, in sostanza il piu' favorevole agli interessati abilitati a quella partecipazione, non poteva che concludersi con lo spirare dell'anno accademico immediatamente anteriore, il 1979/80 appunto: data questa la cui razionalita', cosi' evidenziata, proiettava necessariamente i suoi effetti, nella meccanica del susseguirsi delle tornate, anche sulla seconda, correlata pressoche' del tutto alla prima. Sicche' tal data a fugar dubbi venne, in via d'interpretazione autentica, ripetuta e puntualizzata (legge 9 dicembre 1985, n. 705: art. 9). 2.3 - Diverso si presenta il meccanismo della terza tornata (riservata nei sensi piu' sopra indicati): mentre per la seconda, infatti, l'eventualita' di maturazione del diritto in tempi successivi alla prima fu prevista come eccezione rispetto alla indizione per la generalita' dei casi (e ad evitarsi difformita' d'ordine temporale intervenne percio', per uniforme trattamento, l'interpretazione fornita con l'art. 9 della legge n. 705 del 1985), la terza tornata fu prospettata in apice come riservata generalmente a coloro che il diritto avrebbero maturato in tempo successivo alla prima. A questo punto, considerandosi tutto quanto innanzi chiarito, lo sbarramento al 1979/80 venne a perdere significati concreti e attuali. Conclusivamente, dalle norme impugnate, in certo senso complesse ma pur tuttavia organiche nella loro sequenza, non risulta l'esclusione dalla terza tornata dei tecnici laureati che hanno maturato il triennio successivamente al periodo anzidetto, per cui l'interpretazione delle norme in esame qui fornita non confligge, sul piano della legittimita' costituzionale, con i parametri invocati. Fermo restando per i tecnici laureati il requisito del triennio di attivita' scientifica e didattica, il compimento di esso puo' intendersi cosi' compreso fra la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata (13 aprile 1981) e quella dell'analogo bando per la terza. Tutto cio' vale e puo' valere, ovviamente, solo nei confronti dei "tecnici laureati", per quei soggetti, cioe', ab origine cosi' assunti nei ruoli secondo le disposizioni dettate per la categoria, con certa esclusione di soggetti che abbiano fruito di diversa diretta immissione in ruolo, a seguito del nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato (legge 11 luglio 1980, n. 312 e provvedimenti successivi di attuazione nell'area universitaria).