PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   1)  dichiara  non  fondata,  nei  sensi  di  cui in motivazione, la
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art.  17
 dello  Statuto speciale per la Regione Siciliana, dell'art. 10, sesto
 comma, della legge della Regione Siciliana, approvata  il  19  luglio
 1990,  recante  "Riordinamento degli istituti regionali di istruzione
 artistica, professionale e  tecnica"  (successivamente  promulgata  e
 pubblicata  come  legge regionale 5 settembre 1990, n. 34), sollevata
 dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con  il  ricorso
 indicato in epigrafe;
    2)  dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  in  relazione
 all'impugnazione dell'art.  17,  secondo  comma,  della  legge  della
 Regione  Siciliana  sopra  indicata,  proposta  dal Commissario dello
 Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.
                          Il Presidente: GALLO
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0214