PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana, dell'art. 10, sesto comma, della legge della Regione Siciliana, approvata il 19 luglio 1990, recante "Riordinamento degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica" (successivamente promulgata e pubblicata come legge regionale 5 settembre 1990, n. 34), sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'impugnazione dell'art. 17, secondo comma, della legge della Regione Siciliana sopra indicata, proposta dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0214