P. Q. M.
    Letto  l'art.  1 della Costituzione 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art.
 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Essendo   la  questione  sollevata  d'ufficio  non  manifestamente
 infondata e non potendo il giudizio essere definito indipendentemente
 dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  per  la  risoluzione  della  questione  in   oggetto,
 relativa  alla  incostituzionalita'  dell'art.  422,  primo e secondo
 comma, del nuovo c.p.p. nella parte in cui non sembra consentire alle
 parti  di  prospettare al g.i.p. temi nuovi o incompleti sui quali si
 rende necessario  acquisire  ulteriori  informazioni  ai  fini  della
 decisione,  vincolando  l'attivazione  del meccanismo di cui al primo
 comma, alla propulsione da parte del g.i.p. stesso, e nella parte  in
 cui  non comprende nella dizione "consulenti tecnici" anche la nomina
 di c.t.u. da parte del giudice stesso, contrastando  detta  normativa
 tanto  con  l'art.  24  della Costituzione quanto con l'art. 97 della
 stessa;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza di
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alla
 persona offesa dal reato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
 essendone data lettura nell'udienza preliminare odierna alle  residue
 parti  in  causa  ed al p.m., nonche' per la comunicazione anche alla
 Presidenza delle due Camere del Parlamento.
      Ancona, addi' 12 novembre 1990
             Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO

 91C0217