P. Q. M. Letto l'art. 1 della Costituzione 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Essendo la questione sollevata d'ufficio non manifestamente infondata e non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione in oggetto, relativa alla incostituzionalita' dell'art. 422, primo e secondo comma, del nuovo c.p.p. nella parte in cui non sembra consentire alle parti di prospettare al g.i.p. temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, vincolando l'attivazione del meccanismo di cui al primo comma, alla propulsione da parte del g.i.p. stesso, e nella parte in cui non comprende nella dizione "consulenti tecnici" anche la nomina di c.t.u. da parte del giudice stesso, contrastando detta normativa tanto con l'art. 24 della Costituzione quanto con l'art. 97 della stessa; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alla persona offesa dal reato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendone data lettura nell'udienza preliminare odierna alle residue parti in causa ed al p.m., nonche' per la comunicazione anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 12 novembre 1990 Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO 91C0217