P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 2, 4 (lettere a, b, c e d) e 5 della legge 24 febbraio 1990, n. 29, in relazione agli artt. 3, 24, 41 e 44 della Costituzione, nella parte in cui escludono che, nel caso in cui il concedente stesso, ove non sussistano congiuntamente le condizioni di cui all'art. 4, lettere a), b), c) e d) della legge medesima, nonche' impongano al concedente l'onere di documentare la regolare tenuta della contabilita' a partire da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, al fine di opporsi alla conversione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinche' sia risolta la questione di legittimita' costituzionale come sopra prospettata; Sospende il giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Potenza, addi' 15 novembre 1990 Il presidente: (firma illeggibile) Il dirigente dell'ufficio di cancelleria: CAMPANA 91C0218