P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Ritenuto  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale del combinato disposto delle norme di cui
 agli  artt.  2,  4  (lettere a, b, c e d) e 5 della legge 24 febbraio
 1990,  n.  29,  in  relazione  agli  artt.  3,  24,  41  e  44  della
 Costituzione,  nella  parte  in cui escludono che, nel caso in cui il
 concedente stesso, ove non sussistano congiuntamente le condizioni di
 cui all'art. 4, lettere a), b), c) e d) della legge medesima, nonche'
 impongano al concedente l'onere di  documentare  la  regolare  tenuta
 della  contabilita'  a partire da almeno due anni prima della data di
 entrata in vigore della legge 3 maggio  1982,  n.  203,  al  fine  di
 opporsi alla conversione;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale,
 affinche' sia risolta la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 come sopra prospettata;
    Sospende il giudizio;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidente  del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
 dei deputati.
      Potenza, addi' 15 novembre 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)
   Il dirigente dell'ufficio di cancelleria: CAMPANA
 91C0218