P. Q. M. In relazione al ricorso in epigrafe, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 70, nella parte in cui non comprendono l'indennita' integrativa speciale tra gli emolumenti computabili ai fini dell'indennita' di anzianita'; nonche' dell'art. 3 del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153 (convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299) e dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui escludono nei confronti dei dipendenti da enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 la computabilita', nella misura e con la decorrenza ivi previste, dell'indennita' integrativa speciale ai fini dell'indennita' di anzianita'; Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 1990. Il presidente: FARINA Il consigliere estensore: LUCREZIO MONTICELLI 91C0221