P. Q. M.
    In  relazione  al  ricorso  in  epigrafe,  ritiene rilevante e non
 manifestamente infondata, con riferimento agli artt.  3  e  36  della
 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt.
 13 e 26, terzo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 70, nella  parte
 in  cui  non  comprendono  l'indennita'  integrativa speciale tra gli
 emolumenti computabili ai fini dell'indennita' di anzianita'; nonche'
 dell'art. 3 del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153 (convertito nella legge 7
 luglio 1980, n. 299) e dell'art. 4 della legge  29  maggio  1982,  n.
 297,  nella  parte  in  cui escludono nei confronti dei dipendenti da
 enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 la  computabilita',  nella
 misura  e con la decorrenza ivi previste, dell'indennita' integrativa
 speciale ai fini dell'indennita' di anzianita';
    Sospende  il  giudizio  ed  ordina  l'invio  degli atti alla Corte
 costituzionale;
    Ordina  alla  segreteria  di notificare la presente ordinanza alle
 parti del giudizio ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 1990.
                         Il presidente: FARINA
   Il consigliere estensore: LUCREZIO MONTICELLI
 91C0221