P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la rimessione alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' costituzionale relativa agli artt. 2 e 3, n. 1, del nuovo c.p.p. laddove testualmente non consentono la sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza civile od amministrativa che definisce la questione anche quando la decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia sullo status di fallito in violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, per le specifiche causali di cui in narrativa; Manda alla cancelleria per la comunicazione dell'ordinanza di trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il giudizio in corso non potendo lo stesso essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' cosituzionale. Ancona, addi' 29 ottobre 1990 Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO 91C0222