P. Q. M.
    Letti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  la  rimessione alla Corte costituzionale per la decisione
 della questione di legittimita' costituzionale relativa agli artt.  2
 e  3,  n.  1, del nuovo c.p.p. laddove testualmente non consentono la
 sospensione  del  processo  fino  al  passaggio  in  giudicato  della
 sentenza  civile  od  amministrativa che definisce la questione anche
 quando la decisione dipenda dalla  risoluzione  di  una  controversia
 sullo  status  di  fallito  in  violazione  degli  artt.  2 e 3 della
 Costituzione, per le specifiche causali di cui in narrativa;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  comunicazione dell'ordinanza di
 trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  non  potendo  lo  stesso essere
 definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
 legittimita' cosituzionale.
      Ancona, addi' 29 ottobre 1990
             Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO

 91C0222