P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 690, secondo comma, 702 e 153 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di rimettere in termini il ricorrente che, per causa ad esso non imputabile, non ha rispettato il termine per la notifica a controparte dal ricorso e del decreto emesso inaudita altera parte e cio' per contrasto e con riferimento all'art. 24 della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Alcamo, addi' 10 gennaio 1991 Il pretore: FICI 91C0303