P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 690, secondo comma, 702 e 153
 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono  di
 rimettere  in  termini  il  ricorrente  che,  per  causa  ad esso non
 imputabile,  non  ha  rispettato  il  termine  per  la   notifica   a
 controparte  dal ricorso e del decreto emesso inaudita altera parte e
 cio' per contrasto e con riferimento all'art. 24 della Costituzione;
    Ordina la sospensione del giudizio  in  corso  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  alle  parti, e comunicata ai Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Alcamo, addi' 10 gennaio 1991
                           Il pretore: FICI

 91C0303