PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto
 degli  artt.  20,  64,  65, 72 e 74 della legge 31 luglio 1954 n. 599
 ("Stato   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della    Marina    e
 dell'Areonautica")   nella   parte  in  cui  non  prevedono  che  nel
 procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle  Forze
 Armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento
 o  di  assoluzione  passata  in  giudicato  per  motivi diversi dalie
 formule "perche' il fatto non sussiste" o "perche' l'imputato non  lo
 ha  commesso",  trovino  applicazione i termini stabiliti negli artt.
 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo  comma,
 del  d.P.R.  10  gennaio  1957  n. 3 ("Testo unico delle disposizioni
 concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato").
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                         Il redattore: GRANATA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0313