PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 della legge 31 luglio 1954 n. 599 ("Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica") nella parte in cui non prevedono che nel procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi dalie formule "perche' il fatto non sussiste" o "perche' l'imputato non lo ha commesso", trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: GRANATA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0313