PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost., dal Vice pretore onorario di Francavilla di Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe perche' gia' dichiarata non fondata con la sentenza 26 giugno 1990, n. 313. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991. Il Presidente e redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0316