PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  444,  c.p.p.,  sollevata,  in  riferimento
 all'art.  101,  secondo  comma,  Cost.,  dal Vice pretore onorario di
 Francavilla di Sicilia con l'ordinanza indicata in  epigrafe  perche'
 gia' dichiarata non fondata con la sentenza 26 giugno 1990, n. 313.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
                   Il Presidente e redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0316