PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice; questione sollevata dalla Corte di cassazione e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0318