PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  458,  primo e
 secondo comma,  del  codice  di  procedura  penale,  gia'  dichiarato
 costituzionalmente  illegittimo  con  sentenza  n. 81 del 1991, nella
 parte in cui non prevede  che  il  pubblico  ministero,  in  caso  di
 dissenso,  sia  tenuto  ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui
 non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso,  ritiene
 ingiustificato  il  dissenso  del pubblico ministero, possa applicare
 all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442,  secondo
 comma,  dello  stesso  codice;  questione  sollevata  dalla  Corte di
 cassazione e dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale di Bergamo con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0318