PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 440, e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, gia' dichiarati costituzionalmente illegittimi, con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevedono che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice; questioni sollevate dalla Corte di appello di Trieste e dalla Corte di assise di Catanzaro con le ordinanze in epigrafe indicate. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0319