PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle
 questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 440, e 458,
 secondo  comma,  del  codice  di  procedura  penale,  gia' dichiarati
 costituzionalmente illegittimi, con sentenza n. 81  del  1991,  nella
 parte  in  cui  non  prevedono  che il pubblico ministero, in caso di
 dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella  parte  in  cui
 non  prevedono  che  il  giudice,  quando,  a  dibattimento concluso,
 ritiene ingiustificato il  dissenso  del  pubblico  ministero,  possa
 applicare  all'imputato  la  riduzione  di pena contemplata dall'art.
 442, secondo comma, dello stesso codice;  questioni  sollevate  dalla
 Corte  di appello di Trieste e dalla Corte di assise di Catanzaro con
 le ordinanze in epigrafe indicate.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0319