P. Q. M. Pronunciando sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato indicato in epigrafe, dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede il diritto al trattenimento in servizio del personale statale ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturata l'anzianita' di servizio minima per il conseguimento del diritto a pensione; Dispone, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio cautelare in corso; Ordina che, a cura della segreteria generale, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camera del parlamento. Cosi' deciso in Firenze, il 4 dicembre 1990. Il presidente f.f.: CIMMINO I consiglieri: NICOLOSI - TOSTI 91C0334