P. Q. M.
    Pronunciando  sull'istanza  di   sospensione   del   provvedimento
 impugnato indicato in epigrafe, dichiara non manifestamente infondata
 la  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  4,  primo comma, del
 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non  prevede  il
 diritto   al   trattenimento   in   servizio  del  personale  statale
 ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturata l'anzianita'  di
 servizio minima per il conseguimento del diritto a pensione;
    Dispone,  per  l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale e sospende il giudizio cautelare
 in corso;
    Ordina  che,  a  cura  della  segreteria  generale,  la   presente
 ordinanza  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti delle due Camera del parlamento.
    Cosi' deciso in Firenze, il 4 dicembre 1990.
                      Il presidente f.f.: CIMMINO
                                       I consiglieri: NICOLOSI - TOSTI
 91C0334