PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 35, primo comma, lett.  c),  della  legge
 della  Regione  Veneto  16  aprile  1985,  n. 33 (Norme per la tutela
 dell'ambiente), come modificata dalla legge della Regione  Veneto  23
 aprile  1990,  n.  28  (Nuove  norme  per  la  tutela  dell'ambiente.
 Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33  "Norme  per  la
 tutela   dell'ambiente"),   sollevata  dal  Pretore  di  Rovigo,  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt.  10,  11,
 25 e 117 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0346