PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 35, primo comma, lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), come modificata dalla legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"), sollevata dal Pretore di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 10, 11, 25 e 117 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0346