P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 del nuovo c.p.p. nella parte in cui non consente l'inserzione nel fascicolo per il dibattimento del verbale d'udienza preliminare, del decreto di irreperibilita' dell'imputato emesso dal g.i.p. ante udienza preliminare e della relata di notifica dello stesso al difensore (decreto e notifica ex art. 159, primo e secondo comma, del c.p.p.) in relazione agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, adempiendo i detti atti aggiuntivi ad una funzione cautelativa contro il rischio dell'insorgenza di nullita' processuali; Sospende il corrente giudizio per rilevanza della detta questione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina notificarsi l'ordinanza alle parti (imputato rappresentato dal difensore avv. Paolo Brunetti del Foro di Ancona, difensore stesso, parti offese) ed al p.m. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicarsi la stessa anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 17 dicembre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO 91C0352