P. Q. M.
    Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,  n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   la   non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  431  del  nuovo  c.p.p.  nella
 parte   in  cui  non  consente  l'inserzione  nel  fascicolo  per  il
 dibattimento  del  verbale  d'udienza  preliminare,  del  decreto  di
 irreperibilita'   dell'imputato   emesso   dal  g.i.p.  ante  udienza
 preliminare e della relata di  notifica  dello  stesso  al  difensore
 (decreto  e  notifica ex art. 159, primo e secondo comma, del c.p.p.)
 in relazione agli  artt.  2,  3,  97  e  101,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  adempiendo  i  detti  atti  aggiuntivi ad una funzione
 cautelativa   contro   il   rischio   dell'insorgenza   di   nullita'
 processuali;
    Sospende il corrente giudizio per rilevanza della detta questione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  notificarsi l'ordinanza alle parti (imputato rappresentato
 dal difensore avv. Paolo  Brunetti  del  Foro  di  Ancona,  difensore
 stesso, parti offese) ed al p.m. ed alla Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  e  comunicarsi  la  stessa  anche alla Presidenza delle due
 Camere del Parlamento.
      Ancona, addi' 17 dicembre 1990
           Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

 91C0352