P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata le questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima parte,
 della legge 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con l'art.  3  della
 Costituzione;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e
 ordina la sospensione del procedimento;
    Dipone, che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
 della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Vasto nella camera di consiglio  del  28  novembre
 1990.
                    Il presidente-estensore: DIDONE

 91C0365