P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata le questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima parte, della legge 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ordina la sospensione del procedimento; Dipone, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Vasto nella camera di consiglio del 28 novembre 1990. Il presidente-estensore: DIDONE 91C0365