P. Q. M. Vista la questione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa di Massimo Carlotto, condannato, ammesso al giudizio di revisione con sentenza in data 30 gennaio 1989 della Corte di cassazione; Rilevato che la sollevata questione investe la disposizione dell'art. 566, secondo comma, del c.p.p. 1930 nella parte in cui esclude che, laddove si verifichi la situazione di insufficienza probatoria regolata dal comma terzo dell'art. 479, stesso codice, possa farsi luogo alla pronuncia di assoluzione, e si confermi la sentenza di condanna; Ritenuto: 1) che tale disposizione si presenta come ingiustificatamente penalizzante della posizione processuale del condannato con sentenza anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice di rito ed ammesso alla revisione con procedimento trattato in concreto dalla Corte di cassazione, prima dell'entrata in vigore del detto nuovo codice, rispetto ad altro condannato che, pur versando nella stessa situazione, anche di risultato probatorio insufficiente per la condanna, abbia fruito di una trattazione meno tempestiva del processo da parte della stessa Corte, nel senso che per quest'ultimo, il giudizio di revisione dovra' concludersi con una assoluzione a mente dell'art. 530.2 del c.p.p. 1988 e, per il primo, invece, con una conferma della sentenza di condanna; 2) che tali norme ledono: a) il principio di eguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione; b) il principio dell'inviolabilita' del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione per ogni stato e grado del procedimento; 3) che e' impossibile definire il presente giudizio, indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' sollevata dalla difesa e rilevata d'ufficio da questo giudice (limitatamente all'art. 24 della Costituzione); Considerata la manifesta fondatezza della questione proposta; Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione; I, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 566, secondo comma, del c.p.p. 1930 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui impone al giudice dalla revisione la conferma dalla sentenza di condanna, anche nel caso in cui gli elementi (o alcuni di essi), per i quali fu ammassa la revisione siano risultati fondati o pienamente provati ed essi, valutati unitamente agli altri elementi raccolti nel processo, realizzano la situazione probatoria, non sufficiente per una condanna, di cui all'art. 479, terzo comma, del c.p.p. 1930; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio, rinviando il dibattimento all'esito della pronuncia della sentenza o della ordinanza della Corte costituzionale sulla dedotta questione di illegittimita'; Ordina alla cancelleria di notificare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, addi' 22 dicembre 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 91C0372