P. Q. M.
    Vista la  questione  di  illegittimita'  costituzionale  sollevata
 dalla  difesa di Massimo Carlotto, condannato, ammesso al giudizio di
 revisione con sentenza  in  data  30  gennaio  1989  della  Corte  di
 cassazione;
    Rilevato  che  la  sollevata  questione  investe  la  disposizione
 dell'art. 566, secondo comma, del c.p.p.  1930  nella  parte  in  cui
 esclude  che,  laddove  si  verifichi  la situazione di insufficienza
 probatoria regolata dal comma terzo  dell'art.  479,  stesso  codice,
 possa  farsi  luogo  alla  pronuncia di assoluzione, e si confermi la
 sentenza di condanna;
    Ritenuto:
       1) che tale disposizione si presenta  come  ingiustificatamente
 penalizzante  della posizione processuale del condannato con sentenza
 anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice di rito  ed  ammesso
 alla  revisione  con procedimento trattato in concreto dalla Corte di
 cassazione, prima dell'entrata in  vigore  del  detto  nuovo  codice,
 rispetto   ad   altro  condannato  che,  pur  versando  nella  stessa
 situazione,  anche  di  risultato  probatorio  insufficiente  per  la
 condanna,  abbia  fruito  di  una  trattazione  meno  tempestiva  del
 processo da parte della stessa Corte, nel senso che per quest'ultimo,
 il giudizio di revisione dovra' concludersi  con  una  assoluzione  a
 mente  dell'art.  530.2  del c.p.p. 1988 e, per il primo, invece, con
 una conferma della sentenza di condanna;
       2) che tali norme ledono:
        a) il principio di eguaglianza di tutti i  cittadini  dinnanzi
 alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione;
        b)  il  principio  dell'inviolabilita'  del diritto di difesa,
 sancito dall'art. 24 della Costituzione per ogni stato  e  grado  del
 procedimento;
       3)   che   e'   impossibile   definire  il  presente  giudizio,
 indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
 sollevata  dalla  difesa  e  rilevata  d'ufficio  da  questo  giudice
 (limitatamente all'art. 24 della Costituzione);
    Considerata la manifesta fondatezza della questione proposta;
    Visti gli artt. 134 e segg. della  Costituzione;  I,  della  legge
 costituzionale  9  febbraio  1948, e 23 della legge 11 marzo 1953, n.
 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  566,  secondo  comma,  del
 c.p.p. 1930 in relazione agli artt. 3 e 24 della  Costituzione  nella
 parte  in  cui  impone  al  giudice dalla revisione la conferma dalla
 sentenza di condanna, anche nel caso in cui gli elementi (o alcuni di
 essi), per i quali fu ammassa la revisione siano risultati fondati  o
 pienamente  provati  ed essi, valutati unitamente agli altri elementi
 raccolti nel  processo,  realizzano  la  situazione  probatoria,  non
 sufficiente  per  una condanna, di cui all'art. 479, terzo comma, del
 c.p.p. 1930;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il presente giudizio, rinviando il dibattimento all'esito
 della  pronuncia  della  sentenza  o  della  ordinanza  della   Corte
 costituzionale sulla dedotta questione di illegittimita';
    Ordina alla cancelleria di notificare il presente provvedimento al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Venezia, addi' 22 dicembre 1990
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0372