IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  penale
 iscritto  al  n.  226/90  g.i.p.  contro  Ciammaruchi  Igino,  nato a
 Camerino il 20 giugno 1971, residente a S. Severino M., via Ugo Bassi
 n. 4, imputato del delitto p.  e  p.  dall'art.  71  della  legge  n.
 685/1975,  poiche'  illecitamente  acquistava trasportava e deteneva,
 fuori delle ipotesi di cui agli  artt.  72  e  72-  bis  della  legge
 citata, grammi 0,786 di hashish (contenente mg 30 di delta-9-thc):
      1) non essendo consumatore abituale;
      2) superando la quantita' di assunzione abituale nelle 24/h, per
 quanto sub 1).
    In localita' Prati di Gagliole fra il 12 e 13 luglio 1990.
    All'esito  dell'odierna  udienza  preliminare reputa il giudicante
 sussistere sospetto di incostituzionalita' della norma incriminatrice
 di cui al capo d'imputazione (ora art. 73 del testo  unico  approvato
 con  d.P.R.  9 ottobre 1990, n. 309), nonche' degli artt. 75 e 78 del
 medesimo testo unico.
    Occorre,  invero,  considerare   che   il   meccanismo   normativo
 attraverso  il  quale  il  legislatore  intende  porre  il  punto  di
 discrimine tra  fatti  penalmente  rilevanti  e  fatti  di  esclusiva
 incidenza  amministrativa  (quali  rispettivamente  individuati negli
 artt. 73  e  75  del  testo  unico)  poggia  sulla  nozione  di  dose
 giornaliera  media  che  -  sebbene posta dalla legge - non da questa
 viene  in  concreto  individuata  e  determinata;  nel   che   appare
 compendiarsi una violazione della riserva di legge in materia penale,
 quale prescritta dall'art. 25 della Costituzione.
    Appare  evidente  che  la  fonte  primaria esibisca, nella specie,
 tutte le caratteristiche della normazione penale in  bianco,  il  cui
 essenziale  limite deve essere colto nella sufficiente specificazione
 dei presupposti, dei caratteri  e  del  contenuto  dei  provvedimenti
 dell'autorita'  amministrativa affinche' il reato sia "tassativamente
 determinato  in   tutti   i   suoi   elementi   costitutivi"   (Corte
 costituzionale    n.    492/1987),   da   cio'   dovendosi   desumere
 l'impossibilita', per l'atto amministrativo,  di  incidere  in  alcun
 modo sui contenuti essenziali e predeterminati dell'illecito penale.
    Donde,  per  ulteriore  conseguenza, l'impossibilita' che la fonte
 secondaria  sia  abilitata  -  dalla  primaria  -  a  dare  contenuti
 specificanti  di quel che devesi ritenere penalmente rilevante (Corte
 costituzionale n. 282/1990).
    Orbene, ritiene il giudicante che a tali indirizzi non  rispondano
 ne'  l'art.  75  ne'  l'art.  78 del testo unico, dalla cui combinata
 lettura emerge l'insussistenza di alcun  criterio  -  di  sufficiente
 specificazione e determinatezza - circa la quantificazione della dose
 media  giornaliera,  che  viene,  di fatto, lasciata al provvedimento
 amministrativo, e quindi alla fonte di secondo grado.
    In particolare cio' devesi  ritenere  a  proposito  dell'art.  78,
 primo  comma,  del testo unico, ove nessuno criterio predeterminato -
 di  carattere  scientifico  o  almeno  giuridico  -  viene  posto   a
 fondamento, indirizzo e limite invalicabile dell'atto amministrativo,
 ben  diversamente  da quanto, ad esempio, disposto dall'art. 12 della
 legge n. 685/1975 (ora art. 14 del teto unico) in materia di tabelle.
    Si aggiunga a cio' che la stessa nozione di dose media giornaliera
 appare nulla piu' che un enunciato,  i  cui  contenuti  non  sembrano
 certo  potersi  cogliere per via di serie, e soprattutto consolidate,
 cognizioni scientifiche  che  possano  fondatamente  e  pacificamente
 supportare il discrimine tra illecito penale e non.
    Ond'e'  conseguenziale  ritenere che, non avendo la fonte primaria
 recepito o comunque richiamato nozioni di tal fatta, la sua delega al
 provvedimento amministrativo e' totale e dismissoria, essendo rimesso
 esclusivamente all'autorita' amministrativa il potere di  individuare
 -  non si con quali criteri prefissati - il limite quantitativo al di
 la' del quale si versa in illeceita' penale.
    Depongono nel senso di questa interpretazione  gli  stessi  lavori
 preparatori,    ove    effettivamente   trovasi   menzione   di   una
 "responsabilita'  amministrativa  e  politica  del   Ministro   della
 sanita'"  nella  determinazione della dose media giornaliera (Senato,
 seduta del 12 giugno 1990, p. 22 del resoconto stenografico).
    E  in  tali  sensi  appare  esser  ispirato  proprio  il   decreto
 ministeriale  n.  186  del  12 luglio 1990, il cui art. 3 si limita a
 porre  -  merce'  il  richiamo  alle  tabelle  allegate  -  i  limiti
 quantitativi  massimi di principio attivo, ma non si premura certo di
 dar conto dei parametri  e  dei  criteri  adottati,  e  peraltro  non
 preventivamente fissati dalla legge.
    Di  sicuro  non ovviano a tale carenza le brevissime e ininfluenti
 (ai fini di cui e' discorso) note esplicative annesse alle tabelle.
    Di qui il dubbio che le richiamate norme del testo unico  palesino
 contrasto  con  l'art.  25 della Costituzione, nella parte in cui non
 determinano i criteri e i parametri  che  l'autorita'  amministrativa
 deve seguire nella determinazione della dose media giornaliera.
    Non  altrimenti  superabile, del resto, appare il sospetto de quo,
 dovendosi,  ad  esempio,  escludere  che  possa  darsi   ipotesi   di
 disapplicazione  del  decreto  ministeriale,  sia  perche'  non  pare
 ricorrere   alcuna    delle    figure    tipiche    o    sintomatiche
 dell'illegittimita'  amministrativa,  sia  perche'  non  potrebbe  la
 discrezionalita'  del  giudice   sostituirsi   a   quella   (tecnica)
 dell'amministrazione.
    Palese  appare  la  rilevanza  della  questione  nella fattispecie
 concreta, avuto riguardo alla contestazione mossa all'imputato.
    Di qui la necessita' che  della  questione  -  che  il  giudicante
 solleva d'ufficio - sia investita la Corte costituzionale.