IL PRETORE RILEVATO IN FATTO Con ricorso depositato in cancelleria il 13 giugno 1990, Costa Rosetta chiedeva di poter evocare in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per una predisponenda udienza, al fine di sentirlo condannare alla rivalutazione della indennita' di disoccupazione, per gli anni precedenti al 1988, a seguito della sentenza n. 497/1988 della Corte costituzionale. Con decreto del 16 giugno 1990 veniva fissata l'udienza di trattazione e l'I.N.P.S., ritualmente costituitosi, eccepiva, nel merito l'inapplicabilita' dei principi di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale alle situazioni giuridiche anteriori alla sua pronuncia, fondando tale sua tesi difensiva sulla circostanza, che, nella motivazione, il giudice costituzionale ha ritenuto che "compete al legislatore l'adeguamento dell'importo dell'indennita'.. .. ..". CONSIDERATO IN DIRITTO Con sentenza n. 497/1988, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.-l. 3 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, in legge il 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato. Con d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, il legge 20 maggio 1988, n. 160, veniva previsto (art. 7, primo comma), a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato d.-l. e solo per l'anno 1988, che "l'importo dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' fissato nella misura del 7,5% della retribuzione". La Corte costituzionale, nella motivazione della richiamata sentenza, fa espresso riferimento alla nuova regolamentazione della materia di cui al presente giudizio, ritenendola inapplicabile, per il principio di irretroattivita' della legge, alle situazioni giuridiche formatesi in un periodo anteriore a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 86/1988. Il legislatore, peraltro, si e' preoccupato di fissare un meccanismo automatico di adeguamento dell'indennita' giornaliera di disoccupazione per un arco di tempo estremamente limitato (dal 23 marzo 1988 al 31 dicembre 1988) senza tenere in considerazione la circostanza che, cosi' operando, tutte le situazioni anteriori a tale data restavano senza regolamentazione alcuna. Se non fosse intervenuta la sentenza n. 497/1988, si sarebbe potuto ritenere che, fino all'entrata in vigore del piu' volte citato d.-l., testava pur sempre valida la precedente normativa; una volta intervenuta la pronunzia di illegittimita' costituzionale, e verificatosi l'effetto automatico di cui all'art. 136, primo comma, della Costituzione, il giudicante viene a trovarsi di fronte all'insolubile problema del criterio da adottare per la definizione delle controversie pendenti. Ed infatti, la normativa di cui all'art. 13 del d.-l. n. 30/1974 non puo' essere applicata, neppure con eventuali correttivi, inquanto costituzionalmente illegittima; quella di cui all'art. 7, primo comma, del decreto-legge n. 86/1988 non puo' essere applicata, perche' irretroattiva. Devesi pero' rilevare che, ad avviso di questo Giudice, la formulazione dell'art. 7, primo comma, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160, si pone in contrasto con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. Non puo' infatti sottacersi che il principio della uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge rimane, allo stato attuale della legislazione, ampiamente violato, sol che si consideri che soggetti titolari d'un medesimo diritto (l'indennita' di disoccupazione),potrebbero vederlo tutelato in modo diverso o, addirittura non tutelata affatto in forza di un evento (l'epoca di maturazione del diritto) del tutto indipendente dalla loro volonta'. Se, peraltro, lo scopo della norma oggi denunziata e' quello di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria, e di dare conseguentemente attuazione tanto all'art. 2 quanto all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la mancata regolamentazione, all'art. 7, primo comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, sia dei periodi precedenti alla sua entrata in vigore, che di quelli successivi al 31 dicembre 1988, si pone in netto contrasto con le previsioni costituzionali non potendo ritenersi, neppure una linea di mera ipotesi, che la disoccupazione involontaria sia un fenomeno limitato all'anno 1988.