IL PRETORE
                           RILEVATO IN FATTO
    Con ricorso depositato in cancelleria il  13  giugno  1990,  Costa
 Rosetta  chiedeva  di  poter evocare in giudizio l'Istituto nazionale
 della previdenza sociale, per una predisponenda udienza, al  fine  di
 sentirlo   condannare   alla   rivalutazione   della   indennita'  di
 disoccupazione, per gli anni precedenti  al  1988,  a  seguito  della
 sentenza n. 497/1988 della Corte costituzionale.
    Con  decreto  del  16  giugno  1990  veniva  fissata  l'udienza di
 trattazione e l'I.N.P.S.,  ritualmente  costituitosi,  eccepiva,  nel
 merito  l'inapplicabilita'  dei  principi di cui alla citata sentenza
 della Corte costituzionale alle situazioni giuridiche anteriori  alla
 sua  pronuncia,  fondando  tale sua tesi difensiva sulla circostanza,
 che, nella motivazione, il giudice  costituzionale  ha  ritenuto  che
 "compete  al legislatore l'adeguamento dell'importo dell'indennita'..
 .. ..".
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
    Con sentenza n. 497/1988, la Corte  costituzionale  ha  dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13
 del  d.-l.  3  marzo  1974,  n. 30, convertito, con modificazioni, in
 legge il 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui  non  prevede  un
 meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato.
    Con  d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, il
 legge 20 maggio 1988, n. 160, veniva previsto
 (art.  7,  primo  comma), a decorrere dalla data di entrata in vigore
 del  citato  d.-l.  e  solo   per   l'anno   1988,   che   "l'importo
 dell'indennita'  giornaliera  di  cui  all'art.  13 del d.-l. 2 marzo
 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  aprile
 1974, n. 114, e' fissato nella misura del 7,5% della retribuzione".
    La   Corte  costituzionale,  nella  motivazione  della  richiamata
 sentenza, fa espresso riferimento alla nuova  regolamentazione  della
 materia  di  cui al presente giudizio, ritenendola inapplicabile, per
 il  principio  di  irretroattivita'  della  legge,  alle   situazioni
 giuridiche  formatesi  in un periodo anteriore a quello di entrata in
 vigore del decreto-legge n. 86/1988.
    Il  legislatore,  peraltro,  si  e'  preoccupato  di  fissare   un
 meccanismo  automatico  di adeguamento dell'indennita' giornaliera di
 disoccupazione per un arco di tempo  estremamente  limitato  (dal  23
 marzo  1988  al  31  dicembre 1988) senza tenere in considerazione la
 circostanza che, cosi' operando, tutte le situazioni anteriori a tale
 data restavano senza regolamentazione alcuna.
    Se non fosse intervenuta  la  sentenza  n.  497/1988,  si  sarebbe
 potuto ritenere che, fino all'entrata in vigore del piu' volte citato
 d.-l.,  testava  pur sempre valida la precedente normativa; una volta
 intervenuta  la  pronunzia  di   illegittimita'   costituzionale,   e
 verificatosi  l'effetto  automatico di cui all'art. 136, primo comma,
 della  Costituzione,  il  giudicante  viene  a  trovarsi  di   fronte
 all'insolubile  problema  del criterio da adottare per la definizione
 delle controversie pendenti.
    Ed infatti, la normativa di cui all'art. 13 del d.-l.  n.  30/1974
 non puo' essere applicata, neppure con eventuali correttivi, inquanto
 costituzionalmente  illegittima;  quella  di  cui  all'art.  7, primo
 comma, del  decreto-legge  n.  86/1988  non  puo'  essere  applicata,
 perche' irretroattiva.
    Devesi  pero'  rilevare  che,  ad  avviso  di  questo  Giudice, la
 formulazione dell'art. 7, primo comma, del d.-l. 21  marzo  1988,  n.
 86,  convertito,  con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160,
 si pone in contrasto con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
    Non puo' infatti sottacersi che il principio della uguaglianza  di
 tutti  i  cittadini  di  fronte alla legge rimane, allo stato attuale
 della legislazione, ampiamente violato,  sol  che  si  consideri  che
 soggetti    titolari   d'un   medesimo   diritto   (l'indennita'   di
 disoccupazione),potrebbero  vederlo  tutelato  in  modo  diverso   o,
 addirittura  non  tutelata  affatto in forza di un evento (l'epoca di
 maturazione del diritto) del tutto indipendente dalla loro volonta'.
    Se, peraltro, lo scopo della norma oggi denunziata  e'  quello  di
 assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
 caso  di  disoccupazione  involontaria,  e  di  dare conseguentemente
 attuazione tanto all'art. 2 quanto all'art. 38, secondo comma,  della
 Costituzione,  la  mancata regolamentazione, all'art. 7, primo comma,
 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, sia  dei  periodi  precedenti
 alla  sua  entrata in vigore, che di quelli successivi al 31 dicembre
 1988, si pone in netto contrasto con le previsioni costituzionali non
 potendo  ritenersi,  neppure  una  linea  di  mera  ipotesi,  che  la
 disoccupazione involontaria sia un fenomeno limitato all'anno 1988.