P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospede il giudizio ed  ordina  rimettersi  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale   perche'   decida   sulla   sollevata   questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 35 terzo comma, della legge  20
 magio  1970,  n.  300,  nella  parte  in cui non consente l'immediata
 applicabilita'  al  personale  navigante  dipendente  da  imprese  di
 navigazione  del  primo,  secondo  e terzo comma, art. 7, della legge
 medesima;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia  comunicata
 al  Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Cam-
 era dei deputati.
      Firenze, addi' 28 gennaio 1991
                        Il pretore: DE MATTEIS

 91C0428