P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospede il giudizio ed ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale perche' decida sulla sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 terzo comma, della legge 20 magio 1970, n. 300, nella parte in cui non consente l'immediata applicabilita' al personale navigante dipendente da imprese di navigazione del primo, secondo e terzo comma, art. 7, della legge medesima; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Cam- era dei deputati. Firenze, addi' 28 gennaio 1991 Il pretore: DE MATTEIS 91C0428