IL PRETORE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza  nella  causa  civile
 previdenziale promossa dai ricorrenti De Marco Fausta, Cameli Giulio,
 Iagatti Umberto, Maricotti Antonio, Perticari Alfonso, Ruggeri Maria,
 Ricci  Agostino,  Marangoni  Pasqualina  e  Pompei   Liliana   contro
 l'I.N.P.S.;
    Rilevato  che  i  ricorrenti  domandano  la erogazione di pensione
 sociale,  sostitutiva  di  quella  di  invalidita'  civile,   siccome
 invalidi  civili  totalmente  inabili,  nelle condizioni, debitamente
 accertate, per poter fruire della pensione di  invalidita',  peraltro
 non erogabile avendo i ricorrenti superato il sessantacinquesimo anno
 di eta';
    Rilevato  che l'I.N.P.S. contesta che ai ricorrenti possa spettare
 la pensione sociale, poiche'  la  domanda  per  l'accertamento  della
 inabilita'  e'  stata  proposta  successivamente  al  compimento  dei
 sessantacinque anni;
    Rilevato che i  ricorrenti  ribattono  che  ad  essi  competerebbe
 ugualmente    la    pensione   sociale,   poiche'   il   procedimento
 amministrativo per la concessione della pensione era in corso durante
 la vigenza del d.-l. 9 dicembre 1987, n. 495, sicche'  opererebbe  la
 sanatoria  prevista  dall'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo
 1988, n. 93;
    Ritenuto che la sanatoria non puo' operare nei casi in  questione,
 perche'  vale  solo  per  i  rapporti gia' definiti con provvedimento
 amministrativo conclusivo, come ritenuto dalla giurisprudenza,  anche
 di legittimita' (27 febbraio 1990, n. 1530, e 9 giugno 1989, n. 2808)
 e costituzionale (11 giugno 1990, n. 286);
    Ritenuto  che  non  puo'  dubitarsi  della costituzionalita' della
 normativa succitata, per quanto attiene all'ambito ed al limite della
 operativita'  della  sanatoria  surriferita,   alla   stregua   della
 pronuncia della Corte costituzionale summenzionata;
    Ritenuto   che   peraltro   deve   dubitarsi   della  legittimita'
 costituzionale di un sistema previdenziale in cui soggetti  parimenti
 bisognevoli, a perfetta parita' di condizioni di reddito, di eta', di
 salute,  fruiscano o meno di provvidenze a seconda di una circostanza
 assolutamente ininfluente sotto il profilo della necessita'  e  della
 meritevolezza,  circostanza costituita dalla data in cui uno stato di
 inabilita' presistente  siasi  manifestato,  magari,  in  ipotesi,  a
 distanza  di  decenni,  sicche'  soggetti  molto  anziani  potrebbero
 percepire, o meno, la pensione sociale, sol perche' la inabilita'  di
 essi e' risalente a periodo piu' o meno remoto;
    Ritenuto  insomma che trascende la discrezionalita' che compete al
 legislatore, e supera il limite della ragionevolezza,  l'attribuzione
 di  provvidenze  non  secondo  requisiti pertinenti, quali l'eta', lo
 stato di salute, il reddito, ma secondo  una  circostanza  del  tutto
 ininfluente,  e  cioe'  la  data,  piu'  o  meno  remota,  in  cui le
 condizioni di salute abbiano raggiunto la soglia della inabilita';
    Rilevato  che  la   Corte   costituzionale   ha   gia'   rimarcato
 "l'incoerenza  nel  sistema  assistenziale che da cio' discende, gia'
 segnalata nella sentenza n. 769/1988" (sentenza 286 cit.),  invitando
 il  legislatore  ad intervenire per porre rimedio "con un appropriato
 riequilibrio che realizzi un adeguato contemperamento degli interessi
 in gioco" (sentenza 296 cit.), senza che l'esortazione abbia  sortito
 effetto alcuno;
    Visto  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;