IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile previdenziale promossa dai ricorrenti De Marco Fausta, Cameli Giulio, Iagatti Umberto, Maricotti Antonio, Perticari Alfonso, Ruggeri Maria, Ricci Agostino, Marangoni Pasqualina e Pompei Liliana contro l'I.N.P.S.; Rilevato che i ricorrenti domandano la erogazione di pensione sociale, sostitutiva di quella di invalidita' civile, siccome invalidi civili totalmente inabili, nelle condizioni, debitamente accertate, per poter fruire della pensione di invalidita', peraltro non erogabile avendo i ricorrenti superato il sessantacinquesimo anno di eta'; Rilevato che l'I.N.P.S. contesta che ai ricorrenti possa spettare la pensione sociale, poiche' la domanda per l'accertamento della inabilita' e' stata proposta successivamente al compimento dei sessantacinque anni; Rilevato che i ricorrenti ribattono che ad essi competerebbe ugualmente la pensione sociale, poiche' il procedimento amministrativo per la concessione della pensione era in corso durante la vigenza del d.-l. 9 dicembre 1987, n. 495, sicche' opererebbe la sanatoria prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93; Ritenuto che la sanatoria non puo' operare nei casi in questione, perche' vale solo per i rapporti gia' definiti con provvedimento amministrativo conclusivo, come ritenuto dalla giurisprudenza, anche di legittimita' (27 febbraio 1990, n. 1530, e 9 giugno 1989, n. 2808) e costituzionale (11 giugno 1990, n. 286); Ritenuto che non puo' dubitarsi della costituzionalita' della normativa succitata, per quanto attiene all'ambito ed al limite della operativita' della sanatoria surriferita, alla stregua della pronuncia della Corte costituzionale summenzionata; Ritenuto che peraltro deve dubitarsi della legittimita' costituzionale di un sistema previdenziale in cui soggetti parimenti bisognevoli, a perfetta parita' di condizioni di reddito, di eta', di salute, fruiscano o meno di provvidenze a seconda di una circostanza assolutamente ininfluente sotto il profilo della necessita' e della meritevolezza, circostanza costituita dalla data in cui uno stato di inabilita' presistente siasi manifestato, magari, in ipotesi, a distanza di decenni, sicche' soggetti molto anziani potrebbero percepire, o meno, la pensione sociale, sol perche' la inabilita' di essi e' risalente a periodo piu' o meno remoto; Ritenuto insomma che trascende la discrezionalita' che compete al legislatore, e supera il limite della ragionevolezza, l'attribuzione di provvidenze non secondo requisiti pertinenti, quali l'eta', lo stato di salute, il reddito, ma secondo una circostanza del tutto ininfluente, e cioe' la data, piu' o meno remota, in cui le condizioni di salute abbiano raggiunto la soglia della inabilita'; Rilevato che la Corte costituzionale ha gia' rimarcato "l'incoerenza nel sistema assistenziale che da cio' discende, gia' segnalata nella sentenza n. 769/1988" (sentenza 286 cit.), invitando il legislatore ad intervenire per porre rimedio "con un appropriato riequilibrio che realizzi un adeguato contemperamento degli interessi in gioco" (sentenza 296 cit.), senza che l'esortazione abbia sortito effetto alcuno; Visto gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;