P. Q. M.
    Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, per
 contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione,  del  combinato
 disposto  degli  artt.  12  della  legge  30  marzo 1971, n. 118, che
 dispone il tramutamento  della  pensione  di  invalidita'  civile  in
 pensione  sociale, 14-septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, che
 eleva il limite di reddito per il  conseguimento  della  pensione  di
 invalidita'  civile, e 6 ed 8 del d.-l. 23 novembre 1988, n. 509, che
 preclude ai soggetti ultrasessantacinquenni, in condizioni di  salute
 tali  da  poter  essere  riconosciuti invalidi civili, ma che abbiano
 proposto domanda dopo  il  compimento  dei  sessantacinque  anni,  la
 pensione sociale, configurandosi la illegittimita' nella possibilita'
 che soggetti in pari condizioni di eta', salute e reddito fruiscano o
 meno  della  pensione  sociale alla stregua dell'unico, irrazionale e
 discriminatore parametro costituito dalla data  di  insorgenza  della
 inabilita';
    Dispone  la  sospesione  del processo e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  e  comunicata ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
      Fermo, addi' 15 febbraio 1991
                         Il pretore: IACOVACCI

 91C0445