P. Q. M. Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che dispone il tramutamento della pensione di invalidita' civile in pensione sociale, 14-septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, che eleva il limite di reddito per il conseguimento della pensione di invalidita' civile, e 6 ed 8 del d.-l. 23 novembre 1988, n. 509, che preclude ai soggetti ultrasessantacinquenni, in condizioni di salute tali da poter essere riconosciuti invalidi civili, ma che abbiano proposto domanda dopo il compimento dei sessantacinque anni, la pensione sociale, configurandosi la illegittimita' nella possibilita' che soggetti in pari condizioni di eta', salute e reddito fruiscano o meno della pensione sociale alla stregua dell'unico, irrazionale e discriminatore parametro costituito dalla data di insorgenza della inabilita'; Dispone la sospesione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Fermo, addi' 15 febbraio 1991 Il pretore: IACOVACCI 91C0445