PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  primo  comma,  n. 7, del
 decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione  della
 evasione  in  materia  di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
 per agevolare la definizione delle pendenze in  materia  tributaria),
 convertito, con modificazioni, in legge
  7   agosto   1982,   n.   516,  gia'  dichiarato  costituzionalmente
 illegittimo, con sentenza n. 35 del 1991,  nella  parte  in  cui  non
 prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione
 di  componenti  negativi  del  reddito  debba  concretarsi  in  forme
 artificiose;  questione  sollevata  dal  giudce   per   le   indagini
 preliminari presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0460