PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  4,  primo  comma,  n.  7,  del
 decreto-legge  10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della
 evasione in materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto  e
 per  agevolare  la definizione delle pendenze in materia tributaria),
 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n.  516,  gia'
 dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  con  sentenza  n. 35 del
 1991, nella parte  in  cui  non  prevede  che  la  dissimulazione  di
 componenti  positivi  o  la  simulazione  di  componenti negativi del
 reddito debba concretarsi in forme artificiose,  questione  sollevata
 dal  Tribunale di Torino e dal Tribunale di Verbania con le ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0463