P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione,  1  e  23 della legge
 costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1957,
 n. 87;
    Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi
 alla  Corte  costituzionale  affinche', in relazione all'art. 3 della
 Costituzione sia risolta la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  2  della legge 27 ottobre 1986, n. 482, nella parte in cui
 non consente l'applicazione della ricongiunzione senza oneri a favore
 dei dipendenti cessati dal  servizio  prima  dell'entrata  in  vigore
 della legge stessa;
    Dispone  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata al ricorrente, al procuratore  generale  della  Corte  dei
 conti  e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, inoltre,
 comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
    Cosi' disposto in Roma, nella camera di consiglio del  7  dicembre
 1990.
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0469