P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e 23 della legge costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87; Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale affinche', in relazione all'art. 3 della Costituzione sia risolta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1986, n. 482, nella parte in cui non consente l'applicazione della ricongiunzione senza oneri a favore dei dipendenti cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge stessa; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al procuratore generale della Corte dei conti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, inoltre, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' disposto in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 1990. Il presidente: (firma illeggibile) 91C0469