P. Q. M.
    Letti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante,  nel  giudizio  di  cui  in  epigrafe,  e non
 manifestamente   infondata    la    questione    di    illegittimita'
 costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge
 regione  Emilia-Romagna  28  novembre  1986, n. 42, in relazione agli
 artt. 25 e 117 della Costituzione italiana;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  questa  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e al presidente
 della Giunta regionale e comunicata al presidente  delle  due  Camere
 del  Parlamento  e  al  presidente  del  consiglio  regionale Emilia-
 Romagna.
      Montecchio Emilia, addi' 15 febbraio 1991
                        Il pretore: BASSARELLI

 91C0473